IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti; Visto il decreto rettorale n. 2637 del 18 luglio 1994, relativo alla costituzione del policlinico universitario, 1 presidio; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed in particolare l'art. 4; Vista la delibera del senato accademico integrato del 29 novembre 1995 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 novembre 1995, ha approvato lo statuto del Policlinico universitario; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari approvato con decreto rettorale del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, e in particolare l'art. 51; Visto il decreto ministeriale n. 899 del 9 febbraio 1996 con il quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto del policlinico universitario per motivi di legittimita' e di merito; Vista la delibera dell'11 marzo 1996 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito ai rilievi di legittimita' e di merito espressi dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sullo statuto del policlinico universitario; Considerato che il S.A.I. nella seduta del 21 marzo 1996 ha accolto tutti i rilievi contenuti nel decreto ministeriale 6 marzo 1996 ed ha apportato allo statuto del policlinico universitario le modificazioni conseguenti; Decreta: Art. 1. E' emanato lo statuto del policlinico universitario, articoli da 86 a 106, ad integrazione dello statuto generale dell'Universita' di cui costituisce il titolo IX.